Care amiche, bazzicando ormai da un po' in questa sezione del forum (che vedo essere sempre più frequentata ) mi sono accorta che non tutte le future mamme o aspiranti tali conosco perfettamente i loro diritti in termini di congedo per maternità. Ho pensato quindi di riportarvi quanto spiegato dall'Inps (faccio una sintesi, per chi volesse leggere il testo complento può visitare direttamente il sito). Badate bene che sono descritte 3 diverse situazioni: lavoratrici dipendenti, a gestione separata (quindi con contratti atipici), libere professioniste.
Per quanto riguarda i congedi parentali, quelli cioè successivi la maternità che possono essere presi anche dai papà, aprirò un topic ad hoc, altrimenti il testo diventa troppo lungo!
Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità.
LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTIIl congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
- alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità
(apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo - alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
- il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
- il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
- alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
- alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.) - alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
- alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)
Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):
prima del parto
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
- i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).
CHI PAGA
Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS A CHI SPETTA
Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità.
Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.
COSA SPETTA
Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):
prima del parto
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
- i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)
L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda.
LAVORATRICI AUTONOMEL’indennità di maternità (artt. 66 e seguenti del T.U.) è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.
L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento di minore (legge 184/1983) per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni di età in caso di adozione/affidamento internazionale.
L'indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.
L'indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.
A CHI SPETTA
Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici
agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).
L'indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l'iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.
Si possono verificare i seguenti casi:
- iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi): qualora l'attività sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta, alle condizioni sopra indicate (effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità), per l'intero periodo di maternità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività stessa;
- iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.
QUANTO SPETTA
Per i periodi di maternità spettanti in caso di parto (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla data medesima) ed in caso di adozione/affidamento (tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) spetta un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terso mese dall’inizio della gestazione, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. L’interruzione verificatasi dopo il 180simo giorno, invece, è considerata a tutti gli effetti “parto”.
CHI PAGA
L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda: